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La Cassazione civile nella sentenza n. 10188 del 30 marzo 2022 veniva adita da un Comune a seguito del rigetto dell’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva accolto la domanda al risarcimento dei danni avanzata da un cittadino a causa di un incidente stradale.

Il Comune ricorre in Cassazione, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Infatti, secondo il ricorrente, nel caso in cui si verifichi un sinistro stradale, il legittimato passivo ex art. 2051 c.c. è l’ente proprietario della strada dove il suddetto sinistro è avvenuto, ovvero il concessionario, o colui il quale abbia la disponibilità giuridica della cosa in forza di contratti, accordi o concessioni e non certamente il Comune per il solo fatto che il tratto di strada dove si è verificato l’evento ricade nel suo territorio.

La doglianza è fondata.

In tema di responsabilità dell'ente proprietario della strada, in quanto custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla responsabilità si deve, infatti, distinguere tra:

Nel caso di specie, tuttavia, la Corte d'Appello non ha verificato se il Comune, che non era il proprietario della strada, avesse realmente il potere di esercitare un controllo o di eliminare le situazioni di pericolo insorte. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata.